
NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/425 sui Dispositi di Protezione Individuale (D.P.I.)
Dal 21 aprile il Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 è direttamente applicabile negli Stati nazionali. Durante l’applicazione della direttiva 89/686/CEE sono apparse evidenti carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Poiché l’ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità devono essere identici in tutti gli Stati membri, il legislatore europeo ha scelto di sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento per imporre norme chiare e dettagliate senza spazi a differenze di recepimento da parte degli Stati membri. Il regolamento disciplina i DPI nuovi immessi sul mercato dell’Unione e quelli nuovi o usati, importati da un paese terzo.
La normativa non è stata di fatto stravolta anche se si riscontrano alcune novità importanti; un esempio pratico: il “rumore nocivo” è stato incluso nella categoria III, di conseguenza tutti i dispositivi di protezione individuale costruiti per ridurre il rischio del rumore nocivo dovranno essere trattati come da III° categoria, con tutto quello che ne consegue sia per la produzione, che l’importazione dei dpi per l’udito.
Con la nuova regolamentazione viene inoltre meglio definita la validità del certificato CE di 5 anni (quelli rilasciati sulla base della direttiva 89/686/CEE rimarranno validi fino al 21 aprile 2023) nonché la sua accessibilità: per ogni prodotto deve essere messa a disposizione una copia cartacea o un riferimento (mail o link) al quale poterne fare richiesta.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 si apre comunque un periodo transitorio — fino al 20 aprile 2019 — in cui i prodotti conformi alla previgente direttiva potranno continuare ad essere immessi sul mercato per permettere lo smaltimento di eventuali giacenze di magazzino.